Art. 1: Definizione della professione di psicologo
- La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Art. 2: Requisiti per l’esercizio dell’attività di psicologo
- Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale.
- L’esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Sono ammessi all’esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l’effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della Pubblica istruzione, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3: Esercizio dell’attività psicoterapeutica
- L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
- Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
- Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.
Art. 4: Istituzione dell’albo
- E’ istituito l’albo degli psicologi.
- Gli iscritti all’albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall’articolo 622 del codice penale.
Art. 5: Istituzione dell’Ordine degli psicologi
- Gli iscritti all’albo costituiscono l’Ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle provincie autonome di Trento, Bolzano, a livello provinciale.
Art. 7: Condizioni per l’iscrizione all’Albo
- Per essere iscritti è necessario:
- essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della C.E.E. o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;
- non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l’interdizione della professione;
- essere in possesso della abilitazione della professione;
- avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero il servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori dal territorio dello Stato.
Art. 30: Equipollenza di titoli
- All’esame di Stato di cui agli articoli 2. e 33. della presente legge possono partecipare altresì i possessori di titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l’equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane.
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